– Perché Dottore: come può essere interessante la mediazione in materia sanitaria?
Sono FX Jocelyn : La mediazione è interessante, in sanità come in altri ambiti, perché consente alle parti che sono in lite, in lite o magari anche già in procedimento, di trovare una soluzione amichevole che possono costruire da sole. Non affidano la loro controversia a un giudice o ad un arbitro, ma decidono, attraverso un mediatore, di costruire la soluzione che consenta loro di risolvere la loro controversia.
Il più delle volte lo fanno con l’idea di poter proseguire la loro relazione in seguito o perché il timore di un processo lungo, incerto, difficile e costoso fa credere loro che sia meglio trovare una soluzione negoziata. Ha partecipato alla sua costruzione. Questo è diverso da molti altri metodi alternativi, come le commissioni di conciliazione.
– Non era proprio questo l’obiettivo del Kushner Patient Rights Act del 2002 che creò i comitati di conciliazione che avrebbero dovuto evitare la giurisdizione delle controversie tra pazienti e operatori sanitari e che oggi gestiscono circa la metà di questi casi?
Questi comitati ci permettono solo di vedere i conflitti tra operatori sanitari e pazienti. Tutte le altre controversie sanitarie, tra professionisti, tra professionisti e istituzioni, con le organizzazioni sociali non rientrano nella competenza delle ICC.
In effetti, le camere di commercio e dell’industria sono state create ai sensi della legge Kushner, e tra loro e l’intermediazione tutto è diverso. In primo luogo, emettono solo un’opinione secondo cui le parti lo seguiranno o non lo seguiranno e, se non vogliono seguirlo, andranno in tribunale. Il comitato CCI sarà quindi composto da un certo numero di professionisti sanitari o persone con un interesse particolare per la salute che contribuiranno con un parere. La differenza fondamentale con la mediazione è innanzitutto che le parti non partecipano alla decisione o al parere, esprimono solo la loro opinione come nella procedura, e poi non discutono tra loro quale soluzione verrà costruita.
C’è quindi una differenza davvero profonda tra una commissione di conciliazione che consente effettivamente di emettere un parere e una soluzione rapida da trovare attraverso gli operatori sanitari e la mediazione che invita le parti a concentrarsi sulla propria soluzione.
– Qual è la sede di mediazione in caso di rinvio al Consiglio dell’Ordine?
È vero che le procedure di concordato prevedono anche la fase di conciliazione. Ma soprattutto, nulla impedisce alle parti, tradizionalmente, di dire che prima di mettersi d’accordo, possono discuterne tra loro. Nulla impedisce alle parti, qualora la conciliazione davanti al giudice ordinario sia fallita, di proseguire il confronto in un quadro di mediazione che ha il duplice vantaggio del ritardo e della riservatezza – la mediazione per definizione e per legge è infatti del tutto riservata – e di comunicare l’accaduto se contemporaneamente viene raggiunto un accordo e non è necessaria alcuna azione. Poi, se scopre una violazione etica, la questione può decidere di proseguire il procedimento, ma in questo caso la questione è completamente separata. Tuttavia, dal punto di vista civile, la mediazione consente di raggiungere una soluzione.
– Chi può scegliere di ricorrere alla mediazione?
tutto è possibile. Potrebbe esserci prima una mediazione tradizionale originariamente prevista: MX ha stipulato un contratto con il signor Y affermando che in caso di difficoltà, prima di ogni ulteriore reazione, si sarebbe sottoposto a una mediazione. Le parti della controversia possono parlarsi in modo intelligente e dirsi che cercheranno di trovare una soluzione attraverso la mediazione prima di iniziare il procedimento. Oppure il giudice può invitare le parti, quando avviano un procedimento, a tentare la mediazione, senza che queste ultime possano imporla. Ciò può avvenire in ogni fase del procedimento, anche dinanzi alla Corte di Cassazione.
– In materia sanitaria a volte ci sono situazioni che inizialmente mettono due parti l’una contro l’altra, ad esempio paziente contro medico o medico contro istituzione, ma alla fine riguardano la maggioranza. La mediazione non rischia forse di non permettere alla giustizia di svolgere una parte importante del suo compito, che è quello di difendere gli interessi della società in generale e non soltanto di risolvere il conflitto tra due parti?
Non dobbiamo dimenticare che la mediazione ha un lato tradizionale. Ciò significa che le parti sono libere di entrare nel processo di mediazione, ma sono anche libere di uscirne in qualsiasi momento. In altre parole, nessuno può obbligare nessuno a partecipare alla mediazione. È un approccio volontario. Tanto che possiamo dubitare che nelle questioni importanti, nelle questioni che richiedono la rappresentanza aziendale, le parti decidano di ricorrere alla mediazione. In ogni caso, il mediatore può accettare la mediazione solo se non vi è violazione dell’ordine pubblico. Nulla, quindi, impedisce alla giustizia, soprattutto a quella penale, quando viene a conoscenza del verificarsi di un reato, di adottare misure concrete.