A partire dalla legge n. 2002-303 del 4 marzo 2002, gli operatori sanitari che lavorano liberamente e qualsiasi istituzione, servizio o organizzazione in cui vengono svolte attività individuali di prevenzione, diagnosi o cura sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione destinata ad assicurarli contro le loro responsabilità civili o la responsabilità amministrativa che può sorgere qualora cagionino, nell'esercizio della loro attività professionale, danni a terzi in conseguenza di lesioni personali. Quest'obbligo è previsto dall'articolo L.1142-2 del Codice della sanità pubblica. In caso di danno, l’attuazione della garanzia dell’assicuratore è subordinata, in particolare, al primo sinistro presentato entro il periodo di validità del contratto di assicurazione. Il concetto di “sinistro” è quindi fondamentale, perché da esso dipendono la garanzia dell’assicuratore e la sua portata, come dimostrato dalla sentenza del 15 febbraio 2024 della Seconda Camera Civile.
In questo caso, nel settembre 2004, una paziente diede alla luce un bambino apparentemente nato morto, dopo un deliberato ritardo nella gestione del parto. Il bambino rimane quindi gravemente disabile. Nel gennaio 2007 i genitori del bambino hanno chiesto al giudice d'urgenza una perizia specialistica. La perizia è stata lanciata nel giugno 2009. Nel febbraio 2012 i genitori dei bambini sono stati assistiti da un'unità di personale di alta qualità assegnata agli assistenti dei bambini, responsabile e responsabile del patrimonio immobiliare del medicinale. Quest'ultima si avvale come garanzia della propria compagnia assicurativa e della CPAM.
In primo grado i giudici hanno ritenuto che il medico avesse commesso un'infrazione durante il parto, a causa dei vari danni subiti, e hanno ritenuto che la compagnia assicurativa dovesse la sua garanzia fino al massimale di garanzia previsto dal contratto di lavoro. Fino a tre milioni di euro per sinistro. Il medico chiede l'intervento obbligatorio del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da atti di prevenzione, diagnosi o cura prestati da operatori sanitari che esercitano a titolo privato.
L'11 marzo 2021 la Corte d'appello di Versailles ha annullato la sentenza di primo grado. In primo luogo, si ritiene che la citazione dinanzi al giudice nel 2007 non costituisse una denuncia. Si tratterà infatti di una citazione per responsabilità e risarcimento, depositata nel febbraio 2012. La Corte d'Appello conclude che il tetto della garanzia era stato fissato non a tre milioni, ma a otto milioni. I giudici hanno poi ritenuto opportuno aggiungere, a titolo di compenso, 1.530 ore di lavoro annue, ritenute corrispondenti alla necessità di assistenza di una terza persona al di fuori dei periodi di studio….
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