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Legge italiana: Compenso di un agente d’affari

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Legge italiana: Compenso di un agente d’affari

Molti agenti d’affari francesi sono agenti di società italiane con contratti soggetti alla legge italiana.

Sta di fatto che in Italia, come in Francia, ogni paese dispone di determinati dettagli in materia, soprattutto in Italia, al fine di sciogliere l’importo dell’indennità di licenziamento, se il decreto sociale del 18 dicembre 1986 n° 86-653 è incorporato in il diritto interno relativo all’integrazione dei diritti degli Stati membri in relazione agli agenti d’affari indipendenti.

Il Decreto Sociale del 18 dicembre 1986 n° 86-653 si occupa del consolidamento dei diritti degli Stati membri nei confronti degli agenti d’affari indipendenti, armonizzando le leggi degli Stati membri dell’UE e consolidando il diritto degli agenti d’affari. Unione.

In relazione all’indennità di fine rapporto, l’ordinamento sociale prevedeva per gli Stati membri la scelta tra l’importo dell’indennità calcolata sulla base dei clienti emessi o creati dall’agente a vantaggio del primario, o il risarcimento del danno causato dal cliente. Accordo.

Condizioni di risarcimento nel diritto italiano.

Nel diritto francese, il legislatore ha scelto l’ultimo ramo di questa alternativa: risarcire l’attore per danni senza eccezioni, salvo nei casi specifici elencati nell’articolo L.134-13 del codice del commercio (colpa grave, risoluzione da parte dell’agente, alterazione del contratto dell’agente, terzo) dà diritto all’agente (art. L. 134-12 del Codice del Commercio). La legge non fissa l’importo del risarcimento: esso rientra nella sovranità del giudice.

Nel diritto italiano, invece, (e salvo gli stessi casi particolari del diritto francese), alla conclusione del rapporto contrattuale, l’agente principale deve essere risarcito con riserva (art. 1751 c.c.):

– L’agente ha acquisito nuovi clienti o ha ampliato in modo significativo l’attività con gli attuali clienti del mandante, e quest’ultimo riceve ancora vantaggi significativi facendo affari con tali clienti;
– È ragionevole che l’agente paghi un risarcimento, tenendo conto delle commissioni perse a seguito dell’attività con tali clienti.

In pratica, è necessario verificare se l’agente ha trovato nuovi clienti o se il volume di affari con i clienti esistenti è cresciuto grazie all’operato dell’agente, e non solo attraverso la normale crescita, ma anche le condizioni di mercato o di affari in questione. Terminato il rapporto con l’agente è necessario verificare se i clienti nuovi o “avanzati” continuano ad effettuare l’ordine primario: in altre parole, deve continuare il “valore aggiunto” creato dall’agente. , La conclusione del contratto di agente crea il diritto al risarcimento.

Infine, per quanto riguarda i corrispettivi “ragionevoli”, si tratterebbe di stimare e considerare la perdita provvigionale subita dall’agente in relazione ai clienti nuovi o “sviluppati”, che comporterebbe un aumento dell’importo. Compenso predeterminato dalla legge italiana.

Importo del risarcimento ai sensi della legge italiana.

L’importo dell’indennità, infatti, è determinato dallo stesso articolo del codice civile 1751 e corrisponde, al massimo, alla media annua dell’indennità percepita dall’agente negli ultimi cinque anni o durante la durata del contratto. Sono passati meno di cinque anni.

Sistema parallelo di ACS nel diritto italiano.

In Italia, molte società aderiscono ad accordi di joint venture (AEC: Accordo Economico Collettivo), che forniscono le basi e le modalità di calcolo dell’indennità per la risoluzione del contratto di agente, che è completamente diversa da quanto previsto dall’articolo 1751. codice civile italiano.

Si tratta principalmente dell’AEC Industry del 30 luglio 2014 e dell’AEC Trade del 16 febbraio 2009.

Tali contratti collettivi si discostano sensibilmente dalla finalità delle disposizioni dell’articolo 1751 del codice civile, che sostengono gli agenti competenti che, con i propri mezzi, hanno stabilito una clientela costante per il Cancelliere, anche dopo la conclusione del contratto: prendono . In primo luogo, le provvigioni percepite dall’agente al momento dell’esecuzione del contratto e la sua durata.

Tali accordi prevedono un risarcimento per la risoluzione del contratto come segue:

– L’indennità per la risoluzione del contratto è approvata dall’agente pari alla percentuale delle provvigioni percepite durante il contratto, anche se non vi è aumento del numero di clienti o delle dimensioni dell’attività (progressivo a rate dal 4 all’1%. ),

Un compenso sub-cliente approvato dall’agente di circa il 3% delle provvigioni ricevute, anche se non vi è aumento della dimensione del cliente o dell’azienda (il risultato è incluso nell’importo della compensazione);

– Un compenso competente sarà riconosciuto dall’agente solo se la sua attività gli consente di aumentare le entrate ai clienti esistenti o ai nuovi clienti perché l’importo dell’indennità di licenziamento e dell’indennità aggiuntiva del cliente è inferiore all’importo massimo offerto. Art. 1751 cc (in sostanza, provvigioni annuali).

Il calcolo di questo compenso è il risultato di un calcolo complesso che tiene conto dell’aumento di clienti e ricavi, dell’importo delle commissioni, della durata del contratto e del tasso di migrazione dei clienti: in sostanza, l’importo calcolato da questo compenso qualificante sarà detratto dall’importo totale dell’unità contrattuale e dell’indennità aggiuntiva del cliente e in ogni caso c L’articolo non deve superare l’indennità legale definita nel 1751.

L’utilizzo delle clausole di tali contratti collettivi per la determinazione dell’importo definitivo del contratto di agente, a seguito dell’ordinanza della comunità, ha portato a discussioni in Italia, nonostante le disposizioni di legge esistenti, che hanno portato a questioni di giudizio iniziale. Alla Corte di Giustizia Europea.

Nella sentenza del 23 marzo 2006 (C-465/04 Honyvern v/De Zotti) quest’ultima ha stabilito che l’indennità per la risoluzione del contratto di agente per effetto di un ordine comunitario “non può essere modificata dall’applicazione di un contratto collettivo” . Determinazione dell’indennità secondo criteri diversi, salvo che l’agente garantisca un’indennità pari o superiore all’indennità risultante dai termini dell’ordine sociale.

Il dibattito giuridico se tale sentenza della Corte di giustizia europea non confermi l’invalidità delle norme dell’AEC in materia di risarcimento è contrario al diritto italiano (articolo 1751 del codice civile italiano).

Ma da allora, per quanto riguarda l’orientamento dell’impresa, e la primaria giurisprudenza italiana, entrambi gli ordinamenti si applicano, secondo il principio del diritto e del convenzionale, del trattamento “combinato” e dell’agente-più favorevole.

di Me Diego Spinella, avvocato presso Chambery Bar.

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